TITOLO I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1: Definizione
Il Codice Deontologico della professione dell’operatore di attività e terapie con animali (in seguito denominato Operatore ATA) contiene principi e regole che gli iscritti all’Associazione AIPATA devono osservare nell’esercizio della loro professione.
Il comportamento dell’Operatore ATA, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
L’Operatore ATA è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2: Potestà disciplinare - Sanzioni
L’ inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro e al corretto esercizio della professione, sono punibili dagli Organi istituzionali dell’Associazione .
TITOLO II - CAPO I - DOVERI GENERALI DELL’ OPERATORE ATA
Articolo 3: Indipendenza e dignità della professione
Dovere dell’Operatore ATA è la tutela della salute della persona sempre e comunque nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
Dovere dell’ Operatore ATA è inoltre la tutela della salute e del benessere in generale degli animali coinvolti nelle attività e terapie.
Articolo 4: Esercizio dell'attività professionale
L’Operatore ATA, nell’esercizio della professione, deve attenersi alle conoscenze scientifiche delle attività e terapie con animali e ispirarsi ai valori etici fondamentali assumendo come principio il rispetto della salute fisica, della libertà e della dignità della persona, e al benessere degli animali coinvolti: non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
I tempi e i modi con i quali vengono coinvolte le diverse specie animali nelle attività e terapie viene riportato nel regolamento dell’Associazione AIPATA.
L’Operatore ATA deve denunciare all’ Associazione professionale ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
Articolo 5: Attività interdisciplinare
L’Operatore ATA riconosce la necessità di svolgere la propria attività professionale in ambito interdisciplinare nel pieno rispetto delle competenze specifiche.
Articolo 6: Limiti dell'attività professionale
In nessun caso l’Operatore ATA deve abusare del suo status professionale.
L’Operatore ATA che riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
TITOLO II - CAPO II - OBBLIGHI PECULIARI DEL OPERATORE ATA
Articolo 7: Segreto professionale
L’Operatore ATA deve mantenere il segreto su tutto ciò che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
L’Operatore ATA non deve rendere testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione.
La cancellazione dall’Associazione non esime moralmente l’Operatore ATA dagli obblighi del presente articolo.
Articolo 8: Documentazione e tutela dei dati
L’Operatore ATA deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.
L’Operatore ATA deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati sanitari o di osservazioni relative a singole persone,
l’Operatore ATA deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Analogamente l’Operatore ATA non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.
Articolo 9: Comunicazione e diffusione dei dati
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, l’Operatore ATA deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.
L’Operatore ATA non può collaborare alla costituzione di banche di dati socio-sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
Articolo 10: Aggiornamento e formazione professionale permanente
L’Operatore ATA ha l’obbligo dell’aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso scientifico nel campo specifico delle terapie e attività con animali.
Articolo 11: Comparaggio
Ogni forma di comparaggio è vietata.
TITOLO III - RAPPORTI CON L’UTENZA
CAPO I - Regole generali di comportamento
Articolo 12: Rispetto dei diritti della persona
L’Operatore ATA nel rapporto con l’utenza deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Articolo 13: Competenza professionale
L’Operatore ATA deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve trattare i soggetti con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito esame obiettivo avvalendosi dei mezzi tecnici ritenuti necessari.
Riguardo la prestazione, deve fornire all’utente in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
L’Operatore ATA che si trovi di fronte a situazioni sociali e/o sanitarie tali da limitare l’efficacia dell’intervento e/o danneggiare l’utente stesso, deve essere in grado di indicare, e ove possibile inviare, altre professionalità specifiche per il caso .
Articolo 14: Continuità delle Attività e delle Terapie con Animali.
L’Operatore ATA deve garantire ai soggetti richiedenti la continuità delle attività e terapie.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone l’utente e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza .
Articolo 15: Cartella inerente le attività e terapie con animali
La cartella inerente le attività e terapie con animali deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività praticate.
CAPO II - Obblighi professionali
Articolo 16: Onorari professionali
Nell’esercizio libero professionale vale il principio generale dell’intesa diretta tra Operatore ATA e utente. Pur non fissando una tariffa minima/massima, si ritiene che l’onorario debba rispettare il principio della dignità professionale .
CAPO III - Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Articolo 17: Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Sono soggette a controllo e regolamentazione per l’Operatore ATA tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura nella quale presta la sua opera.
L’Operatore ATA è obbligato a dichiarare il suo stato di appartenenza all’Associazione AIPATA, è responsabile dell’uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
TITOLO IV - RAPPORTI CON I COLLEGHI E LA CATEGORIA
CAPO I - Solidarietà tra Operatori ATA
Articolo 18: Rispetto reciproco
Il rapporto tra gli Operatori ATA deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.
L’Operatore ATA deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
Articolo 19: Supplenza
L’Operatore ATA che sostituisce nell’attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni socio-sanitarie relative agli utenti sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità delle attività.
CAPO II - Rapporti con l'associazione di categoria
Articolo 20: Doveri di collaborazione
L’Operatore ATA è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con la propria Associazione, ottemperando, tra l’altro, alle convocazioni del Presidente.
L’Operatore ATA che cambia residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Associazione.
L’Operatore ATA è tenuto a comunicare all’Associazione eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione inerente le attività e terapie con animali con le altre professioni sanitarie.
L’Operatore ATA è tenuto a presentare idonea attestazione di copertura assicurativa relativamente all’attività professionale svolta, come previsto dal regolamento.
TITOLO V - RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I - Svolgimento dell'attività professionale
Articolo 21: Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale
L’Associazione si riserva la possibilità di richiedere informazioni circa accordi, contratti e convenzioni dirette allo svolgimento di attività professionale in forma singola o associata al fine di valutare se conformi alle regole della deontologia professionale che l’Associazione stessa è tenuta a far osservare.
L’Operatore ATA non deve partecipare a imprese che ne condizionino la dignità e l’indipendenza professionale, o che sfruttino la presenza di diverse specie animali.
L’attività professionale può essere svolta anche in forma associata nel rispetto comunque delle norme del Codice deontologico.
L’Operatore ATA, nell’ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell’esercizio della professione:
è e resta responsabile dei propri atti e delle proprie prestazioni;
non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
non può accettare limiti di tempo e di modo della propria attività né forme di remunerazione in contrasto con le leggi dello Stato e con la dignità dell’autonomia professionale.
Articolo 22: Rapporto con altre professioni sanitarie
L’Operatore ATA può stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività ed iniziative di volontariato inerenti l’esercizio professionale.
Nell’interesse del cittadino l’Operatore ATA deve intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni socio-sanitarie rispettandone le competenze professionali.
TITOLO VI - BENESSERE ANIMALE
Viene fatto salvo quanto stabilito dall' "ACCORDO STATO REGIONI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PET THERAPY DEL 6 FEBBRAIO 2003" recepito con appositi Decreti Regionali, da quanto raccomandato dal Comitato Nazionale di Bioetica sui "PROBLEMI BIOETICI RELATIVI ALL'IMPIEGO DI ANIMALI IN ATTIVITÀ CORRELATE ALLA SALUTE E AL BENESSERE UMANI e da quanto riportato sulla "DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'ANIMALE" adottata dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale e dalle Leghe Nazionali affiliate, ai quali l'Operatore PATA è obbligato ad attenersi;
L'Operatore PATA si impegna a lavorare nelle attività e/o terapie con animali rispettando l'entità animale quale essere diverso dall'uomo e nel pieno riconoscimento dell'animale come soggetto singolare e non come oggetto, secondo il dettato del coinvolgimento e non dell'utilizzo dell'animale stesso;
L'Operatore PATA si impegna a non agire mai contro i principi di rispetto della dignità animale, evitando di mettere in atto forme di coercizione, frustrazione, privazione e ogni qualunque altra azione che possa configurarsi come maltrattamento dell'animale, in tutti gli aspetti della gestione dell'animale sia nei termini di preparazione dell'animale stesso che di conduzione dell'intervento:
L'Operatore PATA dovrà assicurarsi, assumendosene la sua piena responsabilità, che nel corso delle attività non vengano mai meno i requisiti del benessere dell'animale; egli dovrà altresì assicurarsi e che i bisogni fondamentali dell'animale vengano rispettati ed assicurati. Lo spazio a disposizione dell'animale dovrà essere sempre adeguato al suo profilo etologico ed inoltre andranno considerati attentamente tutti i parametri ambientali che possano influire sul suo benessere ed eventualmente considerare la sospensione delle attività laddove l'ambiente possa comprometterlo;
Gli animali impiegati nei progetti di AT dovranno rispondere ai requisiti previsti dai protocolli d'intervento e possedere una necessaria socializzazione di base, evitando di coinvolgere quei soggetti che per propria natura, carattere e peculiarità, non siano in grado di relazionarsi correttamente con altri individui, anche in considerazione della specificità situazionale e contestuale; nonché animali che non rispondano pienamente a requisiti sanitari e comportamentali idonei;
L'Operatore PATA è responsabile del benessere dell'animale durante l'intervento e dovrà preoccuparsi che nella relazione con l'utente quest'ultimo non comprometta il suo stato di salute e di benessere. Non dovrà mai utilizzare nel corso delle attività strumenti e tecniche che in alcun modo possono essere pericolosi per l'animale a causa di un eventuale uso scorretto; inoltre ed a prescindere dalle richieste dell'utente, non si dovranno mai assecondare prassi che rendano prioritari gli obiettivi performativi rispetto a quelli relazionali;
Allo scopo di svolgere un intervento di ATA, non dovranno mai essere impiegati animali in età evolutiva, con stati di salute compromessa, con lesioni e aree doloranti, in età avanzata, con alterazioni del profilo comportamentale, in condizioni di stress e in qualunque altra condizione per cui l'attività possa essere considerata particolarmente faticosa;
Sarà cura dell' Operatore PATA monitorare il proprio animale rispetto ai parametri igienici, all'eventuale presenza di ectoparassiti, ad alterazioni dello stato di salute e del profilo comportamentale; ogni intervento dovrà essere affrontato nel pieno delle proprie facoltà, senza commettere forzature di sorta rispetto alle situazioni a carattere igienico-sanitario:
L'Operatore PATA dovrà assicurare, a seconda delle caratteristiche etologiche dell'animale, dopo ogni intervento un giusto tempo di rilassamento, allo scopo di allentare eventuali situazioni di stress legate a tutte le condizioni dell'attività stessa.
L'Operatore PATA ha l'obbligo morale di formazione continua e di aggiornamento, non solo negli ambiti scientifici dell'utenza, ma anche in quelli bioetici riguardanti i diritti animali o i doveri dell'uomo verso gli animali e più in generale in tutti gli aspetti che entrano in gioco nella relazione uomo-animale.
DISPOSIZIONE FINALE
L’AIPATA è tenuta ad inviare ai singoli iscritti all’Associazione il Codice di deontologia e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento.